Cassiodoro/ 2

Come abbiamo piacere ad offrire, quando veniamo supplicati, il meritato consenso, così non amiamo che per mezzo dei nostri favori s’ingannino le leggi, soprattutto in quel frangente che a nostro avviso coinvolge la venerazione di Dio. Non si deve dare l’impressione, dunque, che chi ha ricevuto un favore possa eccedere, abbandonato dalla grazia divina.

Variae, II 27

RE TEODERICO A TUTTI QUANTI GLI EBREI RESIDENTI A GENOVA

[1] Come abbiamo piacere ad offrire, quando veniamo supplicati, il meritato consenso, così non amiamo che per mezzo dei nostri favori s’ingannino le leggi, soprattutto in quel frangente che a nostro avviso coinvolge la venerazione di Dio. Non si deve dare l’impressione, dunque, che chi ha ricevuto un favore possa eccedere, abbandonato dalla grazia divina. Perciò con la presente decisione stabiliamo che voi possiate porre sopra le vecchie mura della vostra sinagoga unicamente un tetto, venendo incontro alle vostre richieste soltanto fino al limite stabilito dalle costituzioni imperiali; non sia, infatti, lecito aggiungere alcun abbellimento o occupare spazio per ampliare l’edificio. [2] Se violerete la legge, sappiate che non sfuggirete affatto alla severità dell’antica disposizione. Concediamo altresì il permesso di restaurare quelle stesse mura oppure di rinforzarle, a meno che non abbiate già una prescrizione trentennale. Perché agognate proprio ciò che dovreste fuggire? Accordiamo senz’altro il permesso, eppure biasimiamo con forza il desiderio di chi è in errore; la religione non si può imporre, perché nessuno deve essere costretto a credere contro voglia.

UNIVERSIS IUDAEIS GENUA CONSISTENTIBUS THEODERICUS REX

 [1] Sicut exorati iustum cupimus praebere consensum, ita per nostra beneficia fraudes fieri legibus non amamus, in ea parte praecipue, in qua divinae reverentiae credimus interesse. non ergo insultare videantur elati, divinitatis gratia destituti. Quapropter tegumen tantum vetustis parietibus superimponere synagogae vestrae praesenti vos auctoritate censemus, petitionibus vestris eatenus licentiam commodantes, quatenus constituta divalia permiserunt. Nec aliquid ornatus fas sit adicere vel in ampliandis aedibus evagari. [2] Et noveritis vos severitatem minime defugere veteris sanctionis, si rebus non abstineatis illicitis. In ipsis vero parietibus cooperiendis vel fulciendis tantum licentiam damus, si vobis tricennalis non potest obesse praescriptio. Quid appetitis, quae refugere deberetis? Damus quidem permissum, sed errantium votum laudabiliter improbamus: religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur ut credat invitus .

* La traduzione è estratta da Roma immaginaria. Le Variae e l’Italia di Teoderico fra rimpianto e speranza, Roma, Arbor Sapientiae, 2014